A chi è rivolto
L’imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Camporosso, che pernottano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Camporosso.
Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive definite dalla legge o equiparate, di qualsiasi ordine e grado, così come definite dalla legge regionale n. 32 del 12/11/2014 – Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche.
In forza di tale legge costituiscono strutture ricettive: gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere, le locande gli alberghi diffusi, i villaggi turistici, i campeggi, le case per ferie, gli ostelli, i rifugi alpini ed escursionistici, gli affittacamere, i bed & breakfast, le case e gli appartamenti per vacanze, le aree e le mini aree di sosta, gli agriturismo ed ittiturismo.
Come fare
I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l’imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Camporosso delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre solare mediante bonifico bancario – IBAN del Comune di Camporosso: IT 23 E 03069 49110 100000 300150.
Cosa serve
Il gestore della struttura ricettiva deve comunicare, entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero dei pernottamenti imponibili e di quelli esenti, specificando il relativo periodo di permanenza, l’imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima nonché eventuali ulteriori informazioni utili al fine del computo della stessa.
Il gestore deve:
- registrarsi sul portale messo a disposizione dal Comune al seguente link https://camporosso.imposta-soggiorno.it
Cosa si ottiene
Il gettito dell’imposta, ai sensi della sottoscrizione del Patto Turistico Regionale è destinato a finanziare: per almeno il 60% la promozione dell’accoglienza, la comunicazione, il marketing turistico della località, anche attraverso accordi tra Comuni per la promozione di un’area vasta, o per interventi e servizi ad elevata valenza turistica e per la realizzazione di eventi e la copertura dei costi per gli uffici informazione e accoglienza turistica (IAT) fino al 40% potrà essere utilizzato direttamente dal Comune per il miglioramento del decoro della località turistica e per investimenti infrastrutturali a forte valenza turistica.
Tempi e scadenze
I gestori delle strutture ricettive hanno l’obbligo di informare i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità, delle esenzioni dell’imposta, utilizzando a tal fine appositi spazi.
Il gestore della struttura ricettiva deve comunicare, entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero dei pernottamenti imponibili e di quelli esenti, specificando il relativo periodo di permanenza, l’imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima nonché eventuali ulteriori informazioni utili al fine del computo della stessa.
La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo tramite:
- Il protocollo del Comune;
- A mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso di considera presentata nel giorno di spedizione);
- A mezzo posta elettronica certificata (in tal caso si considera presentata nel giorno di ricezione della conferma dell’avvenuta consegna);
- In via telematica, qualora il Comune attivi a tal fine apposite procedure informatiche.
Entro il 30 gennaio di ciascun anno il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile, deve presentare al Comune il conto della gestione relativa all’anno precedente, su modello conforme alle disposizioni di legge (mod. 21 di cui al D.P.R. n. 194/1996) ed in applicazione di quanto disposto dal Regolamento comunale di contabilità, e con le stesse modalità elencate al precedente comma 3.
Quanto costa
Le tariffe di seguito riportate si applicano per persona e del giorno di permanenza fino ad un massimo di giorni 7 per periodo di pernottamento:
TIPOLOGIA | CATEGORIE | TARIFFA |
Alberghi | 4 o 5 stelle | Euro 2,50 |
Alberghi | 3 stelle | Euro 1,50 |
Alberghi | 2 o 1 stella | Euro 1,00 |
TIPOLOGIA | CATEGORIE | TARIFFA |
Residenze turistico alberghiere | 4 o 5 stelle | Euro 2,50 |
3 stelle | Euro 1,50 | |
2 o 1 stella | Euro 1,00 |
TIPOLOGIA | CATEGORIE | TARIFFA |
Villaggi turistici | 4 stelle | Euro 1,50 |
3, 2 o 1 stella | Euro 1,00 |
TIPOLOGIA | CATEGORIE | TARIFFA |
Agriturismi, Ittiturismi, Esercizi di affittacamere, Bed and Breakfast, Campeggi, Aree attrezzate per la sosta, Case ed appartamenti vacanze, Case per ferie, Locande ed alberghi diffusi, Rifugi, Ostelli, Appartamenti ammobiliati per uso turistico | Euro 1,00 |
Accedi al servizio
Puoi registrati al portale del Comune direttamente online tramite identità digitale.
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Ulteriori informazioni
Trattamento dati personali
Per il servizio richiesto vengono trattati soltanto dati personali comuni.
La finalità del trattamento dei dati personali riguarda il servizio richiesto e viene esplicata nell'ambito dei poteri dell'Ente.
I dati vengono trattati all’interno dell’Ente dalle persone espressamente autorizzate.
Per ogni ulteriore informazione si rinvia alla privacy policy dell’Ente.
Casi particolari
- I minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
- I lavoratori della struttura ricettiva con rapporto di lavoro o di studio non residenti nel Comune;
- I soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- I genitori o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
- I soggetti che alloggiano in strutture ricettive in seguito a provvedimenti dottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, più un accompagnatore;
- Gli appartenenti alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco e agli operatori della protezione civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire per esigenze di servizio;
- Autisti di pullman ed accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza ai gruppi organizzati. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
- Lavoratori del settore trasporti e logistica che necessitano del turno di riposo.